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Regesto

Acquisto di fondi da parte di persone all'estero.
1. Art. 4 lett. d-e LAFE: societā immobiliari lato sensu e stricto sensu: effettuando tale distinzione, il legislatore ha inteso sottoporre a una disciplina differente le societā industriali, commerciali o artigianali che acquistano accessoriamente fondi per realizzare i fini che perseguono (lett. d) e quelle la cui attivitā principale č l'acquisto di fondi (lett. e) (consid. 2). Nel caso concreto, il fatto che la ricorrente acquisti fondi, generalmente giā edificati, per venderli sotto forma di proprietā per piani o mediante cessione di certificati di azioni, non modifica la realtā economica della sua attivitā principale, costituita dall'acquisto di fondi (consid. 3).
2. L'art. 4 cpv. 1 lett. c LAFE concerne unicamente i fondi d'investimento o i patrimoni analoghi e non č quindi applicabile a una societā immobiliare stricto sensu (consid. 4).