Regesto
Acquisto di fondi da parte di persone all'estero.
1. Competente per la cancellazione di un luogo dall'appendice 1 dell'ordinanza sull'acquisto di fondi in luoghi turistici da parte di persone all'estero, del 10 novembre 1976 (OAFTE), è il Consiglio federale (consid. 2).
2. Il Tribunale federale deve applicare il diritto vigente al momento in cui pronuncia la propria decisione. Se un luogo è cancellato dall'appendice 1 dell'OAFTE durante la procedura avanti il Tribunale federale, l'autorizzazione dell'acquisto del fondo può essere negata in base all'art. 6 cpv. 2 lett. a n. 3 DAFE (consid. 3a). Tale regola non viola il principio dell'irretroattività (consid. 3b).
3. Il Tribunale federale non esamina se la cancellazione di un luogo dall'appendice 1 dell'OAFTE sia opportuna. Esso controlla soltanto se, usando del suo potere di apprezzamento, il Consiglio federale abbia rispettato il principio della proporzionalità (consid. 3c).