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Regesto

Art. 18 cpv. 3, art. 117 e art. 237 n. 2 CP; omicidio colposo, perturbamento della circolazione pubblica per negligenza; valanga.
Dovere di diligenza dei responsabili (capo dell'ufficio cantonale di manutenzione delle strade e ispettore stradale) della chiusura di una strada pubblica in caso di pericolo di valanga. Ove siano stati negati i mezzi necessari per istituire un servizio di sicurezza e di sorveglianza delle valanghe, il dovere di diligenza si limita all'organizzazione di un dispositivo di sicurezza semplice (istruzione dei cantonieri e raccolta d'informazioni presso persone competenti).

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Articolo: Art. 18 cpv. 3, art. 117 e art. 237 n. 2 CP