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Regesto

Art. 18 cpv. 3 CP; art. 36 cpv. 1 dell'ordinanza concernente la prevenzione degli infortuni nei lavori di minatore, del 24 dicembre 1954.
Laddove disposizioni speciali prescrivono un certo comportamento, la diligenza da osservare č determinata in primo luogo alla loro stregua. Ciņ non esclude tuttavia che, segnatamente nel caso in cui la legge speciale sia lacunosa, il rimprovero di negligenza possa essere fondato sui principi generali del diritto, come quello che impone di adottare le misure necessarie alla protezione dei terzi quando si crei uno stato di pericolo (consid. 4).

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referenza

Articolo: Art. 18 cpv. 3 CP