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Regesto

Art. 18 cpv. 3 CP; OCF del 24 dicembre 1954 concernente le misure di prevenzione degli infortuni nei lavori da minatore.
Chi assume un lavoro benché non disponga delle cognizioni professionali necessarie per condurlo a capo agisce colposamente. Un superiore non può giustificarsi d'aver negletto i propri doveri riferendosi alle conoscenze pratiche dei propri subordinati, né sottrarsi alla propria responsabilità se questi commettono errori.

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Articolo: Art. 18 cpv. 3 CP