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Regesto

Art. 89 cpv. 3 e art. 95 cpv. 3-5 CP; insuccesso del periodo di prova, ripristino dell'esecuzione della pena del liberato condizionalmente.
L'attuabilità dell'assistenza riabilitativa o delle norme di condotta non dev'essere valutata unicamente sotto il profilo del rispetto da parte del condannato delle modalità della misura in questione, ma anche tenendo conto dello scopo di sicurezza pubblica perseguito. Se la misura non può raggiungere questo obiettivo, dev'essere considerata inattuabile giusta l'art. 95 cpv. 3 CP. Devono allora poter essere adottate le modifiche della misura previste dall'art. 95 cpv. 4 e 5 CP (consid. 4).

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referenza

Articolo: art. 95 cpv. 3-5 CP, art. 95 cpv. 3 CP