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Regesto

Art. 41 n. 2 cpv. 1 CP; norme di condotta; divieto di esercitare un'attivitą professionale.
Non viola il diritto federale la norma di condotta che vieta ad un condannato per traffico di canapa l'esercizio di qualsiasi commercio di prodotti a base di canapa, durante il periodo di prova. Tenuto conto dei suoi differenti fini, l'art. 54 CP non limita il campo di applicazione dell'art. 41 n. 2 CP e non garantisce al condannato il diritto di continuare l'esercizio di una professione non subordinata ad autorizzazione ufficiale (consid. 2).

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referenza

Articolo: Art. 41 n. 2 cpv. 1 CP, art. 54 CP, art. 41 n. 2 CP