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Regesto

Art. 4, 38 LLS.
Le operazioni intese a conseguire lo scopo della lotteria non sono unicamente quelle eseguite dall'organizzatore, dal suo personale o dagli aiutanti di questi, ma anche quelle eseguite indipendentemente da terzi.
Chi, agendo per un terzo, consegna all'apposito ufficio, pagando la posta prevista, biglietti di una lotteria proibita muniti del nome e dell'indirizzo del terzo, trasmette la posta e non puņ pertanto essere considerato quale acquirente di biglietti ai sensi dell'art. 38 cpv. 2 LLS.

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referenza

Articolo: Art. 4, 38 LLS, art. 38 cpv. 2 LLS