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Regesto

Art. 86 cpv. 2 e 87 OG; decisione incidentale in una procedura di raggruppamento di terreni edificabili.
1. Una censura non ha portata propria rispetto all'art. 4 Cost. laddove il potere d'esame del Tribunale federale sia, nell'ambito in questione, limitato all'arbitrio (consid. 3).
2. Decisione finale e decisione incidentale ai sensi dell'art. 87 OG (consid. 3a).
3. Danno irreparabile ai sensi dell'art. 87 OG (consid. 3b).

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regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: Art. 86 cpv. 2 e 87 OG, art. 4 Cost.

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