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Regesto

Art. 85 lett. a e art. 89 OG; rispetto del termine quando sono impugnati atti preparatori di elezioni o di votazioni.
Il ricorso di diritto pubblico per violazione del diritto di voto che si fonda su irregolarità della preparazione di uno scrutinio dev'essere proposto immediatamente, entro il termine legale che segue la conoscenza dell'atto preparatorio contestato, soltanto qualora non esista un rimedio di diritto cantonale. Per converso, il cittadino può ancora censurare queste irregolarità con un ricorso di diritto pubblico diretto contro la decisione dell'ultima autorità cantonale in cui sono state esaminate anche tali irregolarità (consid. 1; precisazione della giurisprudenza).

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Articolo: Art. 85 lett. a e art. 89 OG

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