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Regesto

Ricorso di diritto pubblico. Divieto di proporre allegazioni, prove o fatti nuovi; ritiro della domanda di fallimento nella risposta al ricorso.
Il divieto di proporre allegazioni, prove o fatti nuovi nella procedura del ricorso di diritto pubblico vale anche per l'autore della risposta (consid. 2a).
La particolarità della procedura di fallimento in caso di effetto sospensivo, non esige che il Tribunale federale tenga conto di un ritiro della domanda di fallimento contenuto nella risposta al ricorso (consid. 2b).