Regesto
Art. 251 n. 1 CP; falsità ideologica in documenti.
L'allestimento di un contratto in forma scritta semplice, il cui contenuto è falso, costituisce una falsità ideologica in documenti solo ove sussistano garanzie speciali che le dichiarazioni concordanti delle parti corrispondono alla loro reale volontà (consid. 3f; conferma della giurisprudenza instaurata con DTF 117 IV 35).