Regesto
Eccedenza ottenuta dai creditori cessionari (art. 260 cpv. 2 LEF).
L'eccedenza deve essere versata all'Ufficio dei fallimenti (a disposizione della massa) anche se la procedura di fallimento sia stata nel frattempo dichiarata chiusa.
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regesto:
tedesco
francese
italiano
Articolo: art. 260 cpv. 2 LEF