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Regesto

Art. 5 cpv. 1 PA in relazione con l'art. 97 cpv. 1 OG; natura giuridica della Convenzione relativa all'obbligo delle banche di agire con oculatezza nell'accettazione di denaro e nell'uso del segreto bancario, del 1o luglio 1982 (COB).
1. La questione se nella comunicazione impugnata della Banca Nazionale Svizzera (BNS) sia ravvisabile una decisione ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 PA dipende dalla natura di diritto pubblico o di diritto privato della COB (consid. 1a).
2. La delimitazione tra diritto pubblico e diritto privato va effettuata nel caso singolo secondo i criteri pių consoni alle circostanze concrete (consid. 1b).
3. L'applicazione della teoria detta degli interessi non porta nella fattispecie ad alcun risultato determinante (consid. 2); per converso, nel caso concreto la teoria detta della subordinazione consente di ammettere la natura di diritto privato della COB (consid. 3).
4. Anche laddove agisca quale soggetto di diritto privato, la BNS č vincolata dalla sua funzione di diritto pubblico nel senso pių ampio, e pertanto dai diritti fondamentali (consid. 4).

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Articolo: Art. 5 cpv. 1 PA, art. 97 cpv. 1 OG