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Regesto

Art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG, art. 60 LAsi; Convenzione di domicilio del 13 dicembre 1930 tra la Svizzera e la Turchia; rifugiato riconosciuto come tale, permesso di domicilio, diritto di cambiare cantone, proponibilità del ricorso di diritto amministrativo.
Dall'art. 60 cpv. 2 LAsi non può essere dedotto nessun diritto di cambiare cantone. Sono invece applicabili le convenzioni di domicilio conchiuse tra la Svizzera e il paese d'origine dei rifugiati titolari di un permesso di domicilio in Svizzera, motivo per cui nel caso di specie vi è un diritto di cambiare cantone. Il ricorso di diritto amministrativo è quindi ammissibile (consid. 2).
Condizioni alle quali può essere negato il cambiamento di cantone al rifugiato titolare di un permesso di domicilio e che può appellarsi ad una Convenzione di domicilio. Dato che il rimprovero di fannullaggine mosso al rifugiato non poteva costituire un motivo di espulsione, è a torto che il cambiamento di cantone è stato rifiutato nel caso concreto (consid. 3).

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referenza

Articolo: art. 60 LAsi, art. 60 cpv. 2 LAsi