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Regesto

Art. 282 n. 1 cpv. 2 CP; frode elettorale.
Chi si limita a riempire le schede di voto per conto di terzi, senza nulla intraprendere affinché siano trasmesse all'autorità, non partecipa senza diritto a una votazione o a un'elezione ai sensi dell'art. 282 n. 1 cpv. 2 CP. Perché ciò sia il caso è inoltre necessario che invii le schede o che le inserisca nell'apposita urna, altrimenti la constatazione della volontà popolare non è suscettibile di essere messa in pericolo (consid. 1.4).

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referenza

Articolo: Art. 282 n. 1 cpv. 2 CP