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Regesto

Art. 91 cpv. 1 OAI.
L'esigenza formale di diritto civile, secondo la quale la firma deve costituire la chiusa di un documento, non č requisito di validitā per decisioni concernenti rendite dell'assicurazione per l'invaliditā.
Il ritiro dell'effetto sospensivo di un eventuale ricorso, nel caso di revisione comportante soppressione della rendita, č valido anche se figura a tergo di una decisione debitamente sottoscritta.

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regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: Art. 91 cpv. 1 OAI

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