113 II 275
Avviso importante:
Le versioni vecchie di Netscape non sono in grado di mostrare i grafici. La funzionalità della pagina web è comunque garantita. Se volesse utilizzare frequentemente questa pagina, le raccomandiamo di installare un browser aggiornato.
 

Regesto

Art. 681-682 CO. Decadenza dai loro diritti degli azionisti che non pagano tempestivamente il prezzo d'emissione delle azioni da essi sottoscritte.
L'azionista dichiarato decaduto dai suoi diritti da parte dell'amministrazione, secondo gli art. 681-682 CO, è legittimato ad agire contro la società perché gli siano consegnate le azioni (consid. 2b).
La decadenza dei diritti dell'azionista che non libera le proprie azioni entro il termine supplementare di cui all'art. 682 cpv. 1 CO produce i suoi effetti solo se essa gli sia stata comunicata formalmente; fino a tale momento l'azionista può liberare validamente le sue azioni ed evitare la decadenza (consid. 3c).

contenuto

documento intero
regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: Art. 681-682 CO, art. 682 cpv. 1 CO