Regesto
Art. 204 CP, pubblicazioni oscene, distruzione degli oggetti.
1. L'oggetto osceno č pubblicato quanto č reso accessibile a una cerchia indeterminata di persone (consid. 4).
2. L'accusato non puň argomentare che, in altri casi, la legge ha avuto una errata applicazione o non č stata punto applicata (consid. 5).
3. Quando un oggetto, per sč stesso osceno, presenta un vero interesse culturale, basta, per assicurarne la distruzione secondo l'art. 204 num. 3 CP, prendere i provvedimenti indispensabili per sottrarlo al pubblico in genere, limitandone l'accesso a una cerchia ben determinata di specialisti seri (consid. 6).