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Regesto

Art. 573 cpv. 2 CC; attribuzione del saldo della liquidazione di una successione alla quale tutti gli eredi hanno rinunciato, qualora vi siano eredi istituiti.
Quanto rimane dopo la liquidazione, da parte dell'ufficio dei fallimenti, di una successione alla quale tutti gli eredi (istituiti e legittimi) hanno rinunciato appartiene prioritariamente agli eredi istituiti (consid. 5).

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referenza

Articolo: Art. 573 cpv. 2 CC