125 IV 9
Avviso importante:
Le versioni vecchie di Netscape non sono in grado di mostrare i grafici. La funzionalità della pagina web è comunque garantita. Se volesse utilizzare frequentemente questa pagina, le raccomandiamo di installare un browser aggiornato.
 

Regesto

Art. 117 CP e art. 237 n. 2 CP; obbligo incombente alle funivie di montagna e alle imprese di risalita meccanica di assicurare la sicurezza della circolazione.
Il responsabile di una funivia di montagna o di un'impresa di risalita meccanica è tenuto a organizzare un adeguato dispositivo di sicurezza suscettibile d'impedire che delle valanghe possano causare infortuni sulle piste.
Descrizione di alcune misure facenti parte di tale dispositivo.

contenuto

documento intero
regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: Art. 117 CP, art. 237 n. 2 CP