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Regesto

Art. 189 cpv. 2, 191 n. 2 cpv. 1 CP.
L'eccitazione prolungata del clitoride di una paziente, effettuata dal medico in occasione di un esame ginecologico, costituisce obiettivamente un atto di libidine ove non corrisponda ad un'indicazione medica o non sia dovuta ad imperizia del medico.