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Regesto

Art. 33 cpv. 2, 49 cpv. 2 LCStr., art. 6 cpv. 1, 47 cpv. 3 OCStr.
Diritto di precedenza dei pedoni sui passaggi pedonali. Il pedone può avvalersi della precedenza soltanto quando i veicoli che si avvicinano si trovino ad una distanza adeguata. Tale distanza è valutata secondo le circostanze della strada e del traffico, ma non secondo la velocità con cui il veicolo si avvicina al passaggio.