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Regesto

Art. 4 e art. 22ter Cost.; istituzione di una zona di protezione del paesaggio per un'area non ancora edificata ubicata in passato entro un perimetro riservato alla ricomposizione particellare nella zona edificabile.
1. Rifiuto di attribuire un fondo alla zona edificabile o esclusione da tale zona (consid. 3b)?
2. Quando la zona edificabile non può più essere estesa è ammissibile istituire zone di protezione, anche se un bisogno obiettivo di aree edificabili è accertato; questo bisogno può essere valutato da un punto di vista regionale (consid. 4). Nella fattispecie non sussistono circostanze particolari che imporrebbero l'istituzione di una zona edificabile e che prevarrebbero sull'interesse pubblico all'attribuzione alla zona di protezione (consid. 5).
3. Una lottizzazione può essere mantenuta soltanto qualora tale disciplina delle zone corrisponda a un piano di utilizzazione conforme al diritto federale (consid. 5c). Nella fattispecie, l'istituzione della zona di protezione non costituisce una violazione del principio dell'uguaglianza di trattamento (art. 4 Cost.) dei proprietari dei lotti interessati (consid. 6).
4. A causa dell'istituzione della zona di protezione il comune deve provvedere alle necessarie correzioni del piano delle strade e della lottizzazione; i proprietari hanno diritto alla retrocessione dell'area che era stata destinata alle attrezzature di urbanizzazione e che era stata attribuita al comune nell'ambito della ricomposizione particellare (consid. 7).

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regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: Art. 4 e art. 22ter Cost.

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