139 IV 250
Avviso importante:
Le versioni vecchie di Netscape non sono in grado di mostrare i grafici. La funzionalità della pagina web è comunque garantita. Se volesse utilizzare frequentemente questa pagina, le raccomandiamo di installare un browser aggiornato.
 

Regesto

Art. 90 cpv. 3 e 4, art. 90a LCStr; art. 196 seg., art. 263 cpv. 1 lett. d CPP; "Via sicura"; sequestro confiscatorio di un veicolo in seguito a una violazione grave qualificata delle norme della circolazione (superamento di 69 km/h della velocitā massima fuori dalle localitā).
Il sequestro confiscatorio presuppone (come finora) che siano dati sufficienti indizi di reato, che sia rispettato il principio della proporzionalitā e che la confisca non appaia giā manifestamente inammissibile per motivi di diritto materiale (consid. 2.1).
Nel caso di violazioni gravi qualificate delle norme della circolazione ai sensi dell'art. 90 cpv. 3 e 4 LCStr, il presupposto per la confisca di cui all'art. 90a cpv. 1 lett. a LCStr dovrebbe di principio essere adempiuto. Quanto al presupposto cumulativo della lett. b, il Tribunale deve esaminare, nel senso di una prognosi di messa in pericolo, se la confisca del veicolo č idonea ad impedire all'autore di commettere altre infrazioni gravi alle norme della circolazione. Entrambe le condizioni sono adempiute nella fattispecie (consid. 2.3.3 e 2.3.4).
Esame del sequestro sotto il profilo della proporzionalitā (consid. 2.4).

contenuto

documento intero
regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: art. 90a LCStr, art. 90 cpv. 3 e 4 LCStr, art. 90a cpv. 1 lett. a LCStr