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Regesto

Applicazione delle garanzie dell'art. 6 n. 1 CEDU al sequestro di piante di canapa.
Il sequestro litigioso può fondarsi sul § 96 cpv. 1 CPP/ZH poiché, contrariamente alla distruzione delle piante di canapa da parte delle autorità incaricate del perseguimento penale, esso lascia aperta la loro sorte (consid. 2.1 e 2.2).
Il criticato sequestro sino alla conclusione del procedimento penale impedisce l'utilizzazione delle piante di canapa per lo scopo previsto, ne diminuisce in tal modo il valore e limita l'attività lucrativa dell'imputato per un periodo indeterminato di tempo. Dal profilo delle garanzie giuridiche della CEDU, una siffatta misura incide in un diritto di carattere civile analogamente a un ordine di distruzione (consid. 2.3).
Poiché il Ministero pubblico del Cantone Zurigo non è un'autorità giudiziaria e il Tribunale federale, nell'ambito di un ricorso di diritto pubblico, non può, nella fattispecie, offrire le garanzie dell'art. 6 n. 1 CEDU, alla ricorrente dev'essere offerta la possibilità di accedere a un'istanza giudiziaria cantonale (consid. 3).

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referenza

Articolo: art. 6 n. 1 CEDU, § 96 cpv. 1 CPP