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Regesto

Art. 46 cpv. 1, art. 47 DPA. Sequestro presso il detentore degli oggetti.
È consentito sequestrare secondo l'art. 46 cpv. 1 DPA oggetti presso il detentore che è anche gerente e comproprietario di un'impresa, qualora sia stata aperta contro di lui un'inchiesta di diritto penale amministrativo; non occorre che tale inchiesta sia espressamente diretta anche contro gli altri comproprietari o contro l'impresa stessa.
Tutte le persone direttamente colpite dal sequestro devono essere informate dell'esecuzione di tale provvedimento, in primo luogo i proprietari che non vi hanno assistito, sempreché la loro identità sia nota all'amministrazione.
La decisione di confisca degli oggetti sequestrati sostituisce la decisione di sequestro.

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referenza

Articolo: Art. 46 cpv. 1, art. 47 DPA