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Regesto

Art. 18 cpv. 2 seconda frase LAINF, art. 28 cpv. 1 OAINF: Stima dell'invaliditā in caso di ritardo nella formazione a seguito di un infortunio; determinazione del reddito realizzabile senza invaliditā e del reddito di invalido.
- L'art. 28 cpv. 1 OAINF non č applicabile nel caso dell'apprendista la cui formazione č ritardata per causa dell'infortunio. In questo caso, conformemente a giurisprudenza, bisogna considerare come guadagno realizzabile senza invaliditā quello che l'apprendista conseguirebbe verosimilmente se non fosse stato vittima di un infortunio e se avesse potuto terminare normalmente la formazione (consid. 2a).
- In che caso si deve ritenere il salario dell'apprendista quale guadagno di invalido (consid. 2b)?

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referenza

Articolo: art. 28 cpv. 1 OAINF