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Regesto

Art. 3 cpv. 1, art. 14 cpv. 1 LAVS.
I contributi paritetici delle assicurazioni sociali devono essere riscossi - indipendentemente dal momento in cui il salario č pagato - su tutte le retribuzioni versate per il periodo di attivitā lucrativa durante la quale il salariato era soggetto a obbligo di contribuzione (conferma della giurisprudenza).

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referenza

Articolo: Art. 3 cpv. 1, art. 14 cpv. 1 LAVS