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Regesto

Audizione e perizia in caso d'istituzione di un'assistenza combinata ai sensi dell'art. 395 cpv. 1 e 2 CC.
1. Salvo che ragioni mediche non impongano il contrario, l'interessato dev'essere sentito prima che gli venga nominato un assistente. Non basta dare conoscenza in modo generale all'interessato della misura tutoria prevista; occorre altresì informarlo dei fatti particolari sui quali l'autorità intende fondare la propria decisione (consid. 6).
2. Ove sussista un dubbio sulla necessità di proteggere la persona per la quale entra in considerazione la nomina di un assistente, deve essere ordinata una perizia destinata a determinare se tale persona non sia in grado di provvedere ai propri interessi economici per insufficiente capacità d'intendere e di volere e se tale insufficienza richieda un'assistenza combinata ai sensi dell'art. 395 cpv. 1 e 2 CC (consid. 7).

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regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: art. 395 cpv. 1 e 2 CC