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Regesto

Art. 89 cpv. 2, seconda frase, DIN.
1. Il contribuente che trasgredisce il suo dovere di indicare il nome del creditore non ha diritto di esigere la deduzione del suo debito dai suoi fattori imponibili (Consid. 2).
2. La suindicata disposizione non permette tuttavia di considerare come inesistente, ad ogni effetto di accertamento fiscale, un debito dichiarato da un contribuente senza indicare il nome del creditore (consid. 3).