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Regesto

Art. 4 Cost., art. 329d cpv. 1 e cpv. 2 CO; indennità per vacanze, divieto di compensare le vacanze con denaro, applicazione arbitraria del diritto.
Un accordo concernente l'inclusione dell'indennità per vacanze nel salario è valido solo se la quota relativa a tale indennità sia determinata in percentuale o con uno specifico importo. Una decisione lesiva di questo principio giuridico incontestato è arbitraria.

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referenza

Articolo: Art. 4 Cost., art. 329d cpv. 1 e cpv. 2 CO