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Regesto

Art. 11 e 64 in fine CP; attenuazione della pena.
La seconda di queste norme entra in considerazione soltanto ove l'età del colpevole sia stata la causa della sua incapacità di valutare pienamente il carattere illecito dell'atto da lui commesso. Ove tale incapacità sia dovuta ad un turbamento della sanità mentale si applica esclusivamente l'art. 11 CP.

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referenza

Articolo: art. 11 CP