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Regesto

Art. 1 LResp.C, art. 128 num. 3 e 129 cpv. 2 LAMI. Responsabilità delle imprese ferroviarie.
1. La responsabilità per caso fortuito dell'impresa ferroviaria nei confronti di operai di altre imprese occupati nella costruzione della linea, e assicurati obbligatoriamente, è stata di massima abrogata dall'art. 128 num. 3 LAMI: non importa, al riguardo, che l'infortunio sia dovuto ai rischi inerenti alla costruzione o a quelli inerenti all'esercizio della linea (consid. 3).
2. Questa regola si applica pure alla parte di un credito sottoposto alla LAMI che non è coperta dall'INSAI (consid. 4).
3. Quando, come in concreto, dipendenti della ferrovia hanno commesso una colpa, l'impresa ferroviaria non può invocare l'art. 129 cpv. 2 LAMI, ma deve risarcire il pregiudizio subito dall'operaio di un'altra impresa occupato nella costruzione della linea conformemente agli art. 41 e segg. CO (consid. 5 a 7; cambiamento della giurisprudenza).
4. Art. 47 CO e 8 LResp.C. Determinazione dell'indennità a titolo di riparazione (consid. 8).

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referenza

Articolo: Art. 1 LResp, art. 129 cpv. 2 LAMI, Art. 47 CO