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Regesto

Art. 55 CO. Responsabilità del padrone di azienda per danni risultanti da difetti dei suoi prodotti.
1. La prova liberatoria del padrone di azienda va fornita in modo rigoroso anche laddove l'attività delle persone ausiliarie non sia di per sé pericolosa ma errori nella fabbricazione del prodotto possano essere fonte di pericolo per coloro che lo utilizzino correttamente (consid. 2b).
2. Per soddisfare alla diligenza richiestagli conformemente all'art. 55 cpv. 1 CO, il padrone di azienda non deve soltanto scegliere in modo corretto le sue persone ausiliarie, vigilare su di esse e dar loro le istruzioni necessarie; occorre altresì che egli provveda ad un'organizzazione razionale della propria azienda e, se del caso, a un controllo finale dei prodotti quando in tal guisa possa essere evitato un pregiudizio per i terzi (consid. 3a).
3. Se un controllo finale dei prodotti risulta impossibile o non può essere ragionevolmente preteso dal padrone di azienda, questi deve scegliere un modo di produzione che escluda, con alto grado di verosimiglianza, gli errori di fabbricazione e il rischio di pregiudizio ad essi inerente (consid. 3b).

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referenza

Articolo: Art. 55 CO, art. 55 cpv. 1 CO