97 III 118
Avviso importante:
Le versioni vecchie di Netscape non sono in grado di mostrare i grafici. La funzionalità della pagina web è comunque garantita. Se volesse utilizzare frequentemente questa pagina, le raccomandiamo di installare un browser aggiornato.
 

Regesto

Art. 123 cpv. 1 e 5 LEF.
Quando il debitore si trova in ritardo, in pił esecuzioni, con il versamento degli acconti ai sensi dell'art. 123 LEF, l'ufficio di esecuzione non commette alcuna violazione della legge se non accorda pił al debitore la proroga della vendita in successive esecuzioni.

contenuto

documento intero
regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: Art. 123 cpv. 1 e 5 LEF, art. 123 LEF