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Regesto

Art. 4 e 17 LEF; assistenza tra organi di esecuzione e fallimenti, legittimazione ricorsuale dell'ufficio richiesto.
Gli uffici dei fallimenti non hanno il diritto di impugnare le decisioni su ricorso con le quali l'autorità di vigilanza impone loro dei doveri d'ufficio, nel caso concreto il dovere di assistenza (consid. 2).

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referenza

Articolo: Art. 4 e 17 LEF