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Regesto

Art. 25 cpv. 2 prima frase LPGA; art. 23 cpv. 4 lett. a LAVS; restituzione delle rendite riscosse indebitamente; decorrenza del termine di perenzione.
Se l'erogazione della prestazione indebitamente versata è fondata su un errore dell'amministrazione, il termine relativo di perenzione non inizia dal primo atto amministrativo errato dell'amministrazione ma solo con la cosiddetta "seconda causa". D'altra parte, se l'illegalità della concessione della prestazione è direttamente evidente dall'incarto, ovvero non vi è (più) alcuna necessità di chiarire gli elementi costitutivi della domanda di restituzione, il termine comincia a decorrere già al momento in cui l'amministrazione avrebbe dovuto riconoscerli, facendo uso dell'attenzione che si poteva ragionevolmente esigere dalla stessa. Precisazione della giurisprudenza (consid. 5).
Nel caso concreto, il termine decorre dal momento in cui l'autorità che eroga le prestazioni avrebbe dovuto conoscere gli elementi costitutivi dell'obbligo di restituzione, facendo uso dell'attenzione che si poteva ragionevolmente esigere dalla stessa. Il momento determinante è quello in cui l'informazione sul nuovo matrimonio del beneficiario di una rendita per vedovo è giunta agli atti della Cassa di compensazione, dopo che non vi erano aspetti irrisolti riguardo al diritto alla rendita decaduto per legge. In queste circostanze, non occorre che vi sia una "seconda causa" (consid. 6).

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références

Article: art. 23 cpv. 4 lett. a LAVS