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Regesto

Ripartizione tra i creditori dello stesso gruppo delle somme riscosse in seguito a denuncia penale presentata da uno di essi contro il debitore.
1. La ripartizione tra i creditori delle somme riscosse costituisce un atto impugnabile con reclamo ai sensi dell'art. 17 LEF (consid. 1).
2. Le somme riscosse in seguito a denuncia penale presentata da uno dei creditori contro il debitore non devono servire a soddisfare in primo luogo i crediti e le spese di tale creditore; agisce conformemente alla legge l'ufficio delle esecuzioni che ripartisce queste somme tra tutti i creditori del gruppo, dando la precedenza ai creditori privilegiati (consid. 2).

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referenza

Articolo: art. 17 LEF