104 II 317
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Regesto

Revoca del mandato.
Art. 104 cpv. 2 CO; art. 8 del regolamento SIA 102 concernente i lavori e gli onorari degli architetti, ediz. 1969. La parte a cui il mandato sia stato revocato intempestivamente ha diritto ad un'indennità soltanto ove non abbia violato le proprie obbligazioni contrattuali né fornito al revocante un motivo che giustificasse la risoluzione del rapporto. Negligenze leggere che escludono nella fattispecie il diritto dell'architetto ad un'indennità.

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referenza

Articolo: Art. 104 cpv. 2 CO, art. 8 del