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Regesto

Art. 8 cpv. 2, art. 15 e 34 Cost.; interpretazione di un'iniziativa popolare cantonale elaborata ed esame della sua validità con riferimento alla motivazione figurante sul formulario di raccolta delle firme.
Nonostante la volontà dei promotori non sia di per sé decisiva per l'interpretazione di un'iniziativa popolare, l'interpretazione deve tenere conto della chiara volontà loro e dei cittadini che l'hanno firmata. In concreto, l'iniziativa elaborata prevede l'introduzione nella legge sulla scuola pubblica di un divieto di utilizzare determinati strumenti didattici religiosi. Anche se il testo è di principio formulato in modo neutro, l'iniziativa deve essere invalidata. Secondo la chiara volontà dei promotori, espressa in modo evidente in particolare sulle liste della raccolta delle firme, il divieto deve infatti valere esclusivamente per i testi sacri di un'unica religione, l'islam. Un simile divieto è discriminatorio e contrario al principio della neutralità religiosa, per cui viola la Costituzione (consid. 5-9).

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referenza

Articolo: art. 15 e 34 Cost.