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Regesto

LF del 20 dicembre 1968 che modifica quella sulla organizzazione giudiziaria; diritto transitorio (num. III cpv. 2 e 3).
Ai ricorsi interposti contro decisioni pronunciate prima dell'entrata in vigore della nuova legge (1. ottobre 1969) rimangono applicabili le precedenti norme procedurali, in particolare le predenti norme sui termini, e ciò anche se la decisione è stata comunicata alle parti solo dopo quella data.
Il termine di ricorso per riforma contro tale decisione è dunque di 20 giorni (art. 54 cpv. 1 OG nel tenore del 16 dicembre 1943).

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Articolo: art. 54 cpv. 1 OG