89 IV 14
Avviso importante:
Le versioni vecchie di Netscape non sono in grado di mostrare i grafici. La funzionalità della pagina web è comunque garantita. Se volesse utilizzare frequentemente questa pagina, le raccomandiamo di installare un browser aggiornato.
 

Regesto

Art. 198 cpv. 1 CP. Lenocinio esercitato dal proprietario di un "apartment house".
1. Chiunque dà in locazione delle camere a prostitute lasciando loro scientemente piena libertà, favorisce la libidine (consid. 1).
2. Agisce per fine di lucro chi, verso compenso, mette a disposizione un locale per praticare la libidine; altrettanto dicasi di chi dà in locazione dei locali perchè servano tanto all'alloggio quanto alla libera pratica della libidine, e aumenta il prezzo per il fatto che questa pratica si trova favorita; e ciò indipendentemente dal fatto che la locazione sia possibile soltanto a motivo di detta pratica (consid. 2 lett. a e b).
3. Il fine di lucro non presuppone che lo scopo prefisso sia effettivamente raggiunto (consid. 2 lett. c).
4. Lo sfruttamento non è un elemento costitutivo del lenocinio (consid. 2 lett. d e e).

contenuto

documento intero
regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: Art. 198 cpv. 1 CP