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Regesto

Art. 9 e 10 della legge federale del 22 febbraio 1892 sull'estradizione agli Stati stranieri (LEstr.); art. 3 cpv. 2 della Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, entrata in vigoreper la Svizzera il 20 marzo 1967.
1. Un tribunale speciale, a cui la legge o addirittura la costituzione attribuisce la competenza di conoscere di determinati reati commessi da persone qualificate, non può valere quale tribunale d'eccezione ai sensi dell'art. 9 LEstr. (consid. 1 lett. b).
2. Il Tribunale federale esamina d'ufficio se sono adempiuti i presupposti dell'estradizione (consid. 2).
3. Dopo la ratifica da parte della Svizzera della Convenzione europea di estradizione, l'art. 10 LEstr. dev'essere interpretato nel senso che l'estradizione non è consentita ove la situazione dell'opponente rischi di essere aggravata per considerazioni di razza, di religione, di nazionalità o di opinioni politiche (consid. 4 lett. d e e).

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referenza

Articolo: art. 9 LEstr, art. 10 LEstr