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Regesto

Art. 4 CF (arbitrio); doppia imposizione intercomunale (Vallese).
L'art. 46 cpv. 2 CF non si applica alla doppia imposizione da parte di comuni d'uno stesso cantone. Tuttavia, se il diritto cantonale rinvia espressamente, ai fini della ripartizione tra i comuni dell'ammontare dell'imposta, alla giurisprudenza del Tribunale federale in materia di doppia imposizione intercantonale, le regole stabilite da tale giurisprudenza divengono regole del diritto cantonale, la cui applicazione puņ essere riesaminata dal Tribunale federale sotto il profilo di una eventuale violazione dell'art. 4 CF. Ripartizione fiscale tra due comuni vallesani: fattispecie.

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