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Regesto

Piano cantonale de protezione del paesaggio. Arbitrio. Art. 4 CF.
Quando un progetto è stato modificato dopo essere stato pubblicato, una nuova pubblicazione è necessaria solamente se la modifica è essenziale (consid. 2).
Relazione, in materia di protezione del paesaggio, tra la legge vodese sulla protezione della natura e la legge vodese sulle costruzioni (consid. 3).
Nella fattispecie non costituisce arbitrio:
- proteggere il paesaggio, benchè già vi sia stato costruito recentemente un certo numero di case (consid. 4 a);
- non proibire completamente l'edificazione, ma contentarsi di limitarla (consid. 4 b), anche se tale soluzione è dovuta a ragioni di ordine finanziario (consid. 4 c).