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Regesto

Domanda di rigetto definitivo dell'opposizione. Eccezione di compensazione. Art. 81 e 149 LEF.
La presentazione da parte del debitore escusso d'un attestato di carenza di beni emesso nei confronti del creditore procedente non costituisce, da sola, in una causa di rigetto definitivo dell'opposizione, la prova documentale dell'esistenza del credito opposto in compensazione.

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Articolo: Art. 81 e 149 LEF