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Regesto

Art. 91 cpv. 3 LCStr; decretori prova del sangue.
1. Nel caso in cui l'autore abbia reso vano l'accertamento della sua ebrietà, questo disposto non presuppone che l'analisi del sangue o l'esame sanitario completivo siano già stati ordinati dall'autorità.
2. Il conducente ebbro, che si è dato alla fuga dopo un infortunio temendo una presa del sangue, è punibile non solo in virtù dell'art. 92 ma anche dell'art. 91 cpv. 3 LCStr.

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Articolo: Art. 91 cpv. 3 LCStr