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Regesto

Art. 18 cpv. 3, 229 cpv. 2 CP. Messa in pericolo causata da negligenza e in violazione delle regole dell'arte edilizia.
1. Costruzione, nel senso dell'art. 229 CP, è ogni opera edile o tecnica fissata al suolo.
2. Non occorre che il pericolo provenga direttamente dalla costruzione medesima (consid. 1a).
3. Negligenza di un impresario che, mediante una scavatrice, fa procedere a scavi in un cortile senza prima accertarsi se vi siano condutture e che, inoltre, omette le istruzioni agli operai per il caso in cui danneggiassero una conduttura.
4. L'art. 229 cpv. 2 CP non presuppone che l'autore sia stato conscio di mettere in pericolo la vita o l'integrità corporale di persone (consid. 1b).
5. Nesso causale adequato tra le omissioni dell'impresario e le conseguenze della rottura di una conduttura del gas (consid. 1c e 2 b).
6. Perturbamento, causato da negligenza, di pubblici servizi (art. 239 num. 2 CP). L'esercizio di un'officina del gas si estende all'insieme della rete di distribuzione (consid. 2 a).

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referenza

Articolo: art. 229 CP, art. 229 cpv. 2 CP