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Regesto

Compravendita di fondi. Esercizio di un diritto di prelazione. Qualità dell'acquirente per ricorrere contro l'imminente iscrizione del terzo.
1. Qualità dell'acquirente per interporre il ricorso generale all'autorità di vigilanza secondo l'art. 104 RRF (consid. 1).
2. Scopo di un siffatto ricorso; domande ammissibili (consid. 2).
3. Estinzione del diritto di prelazione secondo l'art. 14 cpv. 2 LPF; il termine di tre mesi comincia a decorrere soltanto dal giorno della presentazione della domanda completa di iscrizione del contratto di vendita (consid. 3 a).
4. Nè il ricorso all'autorità di vigilanza del registro fondiario, nè un collaterale ricorso di diritto pubblico possono essere fondati su motivi che l'ufficiale del registro fondiario ha riservato, a giusta ragione, al giudizio delle autorità giudiziarie (consid. 3 b e 4).

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referenza

Articolo: art. 104 RRF